Art. 4.


   1.  I  candidati  portatori  di  handicap  debbono  indicare nella
domanda  l'ausilio  necessario  in  relazione  all'handicap,  nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi.
   2.  Per  i  predetti  candidati  la  commissione provvede ai sensi
dell'art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.