Art. 5. L'esame consiste in tre prove scritte ed una prova orale. 1) Le prove scritte vertono su una o piu' materie tra quelle elencate nei gruppi che seguono primo giorno: a) contabilita' generale; b) contabilita' analitica e di gestione; c) disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati; d) controllo della contabilita' e dei bilanci; secondo giorno: e) diritto civile e commerciale; f) diritto fallimentare; g) diritto tributario; h) diritto del lavoro e della previdenza sociale; terzo giorno: i) sistemi di informazione e di informatica; l) economia politica e aziendale e principi fondamentali di gestione finanziaria; m) matematica e statistica. 2) La prova orale verte su tutte le materie elencate nell'art. 4 del decreto legislativo n. 88/1992, che di seguito si riportano a) contabilita' generale; b) contabilita' analitica e di gestione; c) disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati; d) controllo della contabilita' e dei bilanci; e) diritto civile e commerciale; f) diritto fallimentare; g) diritto tributario; h) diritto del lavoro e della previdenza sociale; i) sistemi di informazione e di informatica; l) economia politica e aziendale e principi fondamentali di gestione finanziaria; m) matematica e statistica. 3) Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, per le materie elencate nelle lettere da e) ad m), l'accertamento delle conoscenze teoriche e della capacita' di applicarle praticamente e' limitato a quanto necessario per il controllo della contabilita' e dei bilanci.