Art. 5.


   L'esame consiste in tre prove scritte ed una prova orale.
   1)  Le  prove  scritte  vertono  su  una o piu' materie tra quelle
elencate nei gruppi che seguono
   primo giorno:
    a) contabilita' generale;
    b) contabilita' analitica e di gestione;
    c) disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati;
    d) controllo della contabilita' e dei bilanci;
   secondo giorno:
    e) diritto civile e commerciale;
    f) diritto fallimentare;
    g) diritto tributario;
    h) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
   terzo giorno:
    i) sistemi di informazione e di informatica;
    l)  economia  politica  e  aziendale  e  principi fondamentali di
gestione finanziaria;
    m) matematica e statistica.
   2)  La  prova orale verte su tutte le materie elencate nell'art. 4
del decreto legislativo n. 88/1992, che di seguito si riportano
    a) contabilita' generale;
    b) contabilita' analitica e di gestione;
    c) disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati;
    d) controllo della contabilita' e dei bilanci;
    e) diritto civile e commerciale;
    f) diritto fallimentare;
    g) diritto tributario;
    h) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
    i) sistemi di informazione e di informatica;
    l)  economia  politica  e  aziendale  e  principi fondamentali di
gestione finanziaria;
    m) matematica e statistica.
   3)  Ai  sensi  dell'art.  4,  comma  2  del decreto legislativo 27
gennaio  1992,  n. 88, per le materie elencate nelle lettere da e) ad
m),  l'accertamento  delle  conoscenze  teoriche e della capacita' di
applicarle  praticamente  e'  limitato  a  quanto  necessario  per il
controllo della contabilita' e dei bilanci.