Art. 11. Assunzione dei vincitori 1. I vincitori del concorso, nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzione nel pubblico impiego, saranno invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro a norma delle disposizioni contrattuali vigenti al momento dell'assunzione e saranno soggetti al periodo di prova previsto dalle stesse disposizioni. 2. Il vincitore del concorso che non si presenti, senza giustificato motivo, per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e per la contestuale assunzione in servizio sara' considerato rinunciatario. 3. I vincitori del concorso dovranno dichiarare, inoltre, sotto la propria responsabilita', di non avere altro rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato con altra amministrazione, pubblica o privata, e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni. In caso contrario, deve essere espressamente presentata dichiarazione di opzione per l'impiego presso il Ministero dello sviluppo economico. 4. I vincitori del concorso saranno assegnati agli uffici del Ministero dello sviluppo economico in base alle esigenze di servizio esistenti al momento dell'assunzione. 5. I vincitori del concorso saranno tenuti a frequentare un ciclo di attivita' formative organizzato dalla Scuola Superiore della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272; ai medesimi, durante tale periodo, spetta la retribuzione prevista dal vigente CCNL. Dal termine di tale ciclo decorrera', il periodo di prova semestrale previsto dalla vigente normativa contrattuale.