Art. 11.

                      Assunzione dei vincitori


   1.  I vincitori del concorso, nel rispetto della normativa vigente
in  materia  di  assunzione  nel pubblico impiego, saranno invitati a
stipulare   un   contratto   individuale  di  lavoro  a  norma  delle
disposizioni   contrattuali  vigenti  al  momento  dell'assunzione  e
saranno   soggetti   al   periodo  di  prova  previsto  dalle  stesse
disposizioni.
   2.   Il   vincitore  del  concorso  che  non  si  presenti,  senza
giustificato  motivo, per la sottoscrizione del contratto individuale
di   lavoro  e  per  la  contestuale  assunzione  in  servizio  sara'
considerato rinunciatario.
   3. I vincitori del concorso dovranno dichiarare, inoltre, sotto la
propria  responsabilita',  di  non  avere  altro rapporto di lavoro a
tempo determinato o indeterminato con altra amministrazione, pubblica
o  privata,  e  di  non  trovarsi  in  nessuna  delle  situazioni  di
incompatibilita'  richiamate  dall'art. 53 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni. In caso
contrario,  deve  essere  espressamente  presentata  dichiarazione di
opzione per l'impiego presso il Ministero dello sviluppo economico.
   4.  I  vincitori  del  concorso  saranno assegnati agli uffici del
Ministero  dello sviluppo economico in base alle esigenze di servizio
esistenti al momento dell'assunzione.
   5.  I vincitori del concorso saranno tenuti a frequentare un ciclo
di  attivita'  formative  organizzato  dalla  Scuola  Superiore della
pubblica  amministrazione  ai  sensi  dell'art.  6  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 24 settembre 2004, n. 272; ai medesimi,
durante  tale  periodo,  spetta  la retribuzione prevista dal vigente
CCNL.  Dal  termine  di  tale  ciclo  decorrera', il periodo di prova
semestrale previsto dalla vigente normativa contrattuale.