Art. 2.

                          Riserva di posti


   1.  Il  30%  dei  posti  messi  a  concorso,  in  applicazione del
combinato  disposto  dall'art.  3  comma 2 e dall'art. 22 comma 2 del
Presidente  della  Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e' riservato
al   personale   dell'ex   Ministero   del  commercio  internazionale
appartenente da almeno quindici anni alla qualifica apicale, comunque
denominata,  della  carriera  direttiva  dello  stesso  ex Ministero,
purche' in possesso dei requisiti del successivo art. 3.
   2.  Nel  caso in cui la quota di cui al comma precedente non venga
in tal modo ricoperta, la parte rimanente sara' comunque riservata al
personale  dipendente  dell'ex Ministero del commercio internazionale
in  possesso  dei  requisiti  di cui al successivo art. 3. E, ove non
coperta  in  tal modo, sara' conferita a concorrente non riservatario
secondo l'ordine di graduatoria.
   3.  Coloro  che  intendono  avvalersi  della  riserva devono farne
espressa  richiesta  nella  domanda  di  partecipazione  al concorso,
nonche'  dichiarare  il  possesso del relativo titolo, secondo quanto
specificato  nel  successivo  art. 4, pena l'esclusione dal beneficio
della riserva medesima.