Art. 2. Riserva di posti 1. Il 30% dei posti messi a concorso, in applicazione del combinato disposto dall'art. 3 comma 2 e dall'art. 22 comma 2 del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e' riservato al personale dell'ex Ministero del commercio internazionale appartenente da almeno quindici anni alla qualifica apicale, comunque denominata, della carriera direttiva dello stesso ex Ministero, purche' in possesso dei requisiti del successivo art. 3. 2. Nel caso in cui la quota di cui al comma precedente non venga in tal modo ricoperta, la parte rimanente sara' comunque riservata al personale dipendente dell'ex Ministero del commercio internazionale in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3. E, ove non coperta in tal modo, sara' conferita a concorrente non riservatario secondo l'ordine di graduatoria. 3. Coloro che intendono avvalersi della riserva devono farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, nonche' dichiarare il possesso del relativo titolo, secondo quanto specificato nel successivo art. 4, pena l'esclusione dal beneficio della riserva medesima.