Art. 6. Preselezione e calendario delle prove 1. Qualora il numero delle domande lo renda necessario l'Amministrazione si riserva la facolta' di effettuare una prova preselettiva, consistente in una serie di domande a risposta multipla sulle materie oggetto delle prove scritte (100 domande in 90 minuti) di cui al seguente art. 7, per determinare l'ammissione dei candidati alle successive prove d'esame. L'Amministrazione potra' affidare la predisposizione dei test preselettivi a qualificati istituti pubblici e privati. La prova preselettiva potra' essere gestita con l'ausilio di societa' specializzate. 2. In caso di effettuazione della prova preselettiva, il calendario e le modalita' di espletamento della stessa saranno resi noti ai concorrenti con apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ยช serie speciale - del 9 dicembre 2008. In caso di rinvio la nuova data delle prove sara' pubblicata con le stesse modalita'. 3. I candidati si presenteranno a sostenere la predetta prova senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella predetta Gazzetta Ufficiale con valore di notifica a tutti gli effetti. 4. L'assenza del candidato alla prova preselettiva, quale ne sia la causa, comportera' l'esclusione dal concorso. L'esito della prova preselettiva non concorrera' alla formazione del voto finale di merito. 5. Saranno ammessi alle prove scritte i candidati che, effettuata la preselezione, risulteranno collocati in graduatoria entro i primi sessanta posti. Saranno ammessi, altresi', tutti i candidati aventi il medesimo punteggio del candidato collocatosi al sessantesimo posto. 6. Nel caso in cui, invece, non sia necessario effettuare la preselezione, con lo stesso avviso di cui al comma 2 del presente articolo, i candidati saranno informati dei giorni, dell'ora e del luogo in cui si svolgeranno le prove scritte stabilite nel successivo art. 7. Dell'eventuale rinvio sara' data comunicazione in Gazzetta Ufficiale. 7. I candidati si presenteranno a sostenere le prove scritte, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella predetta Gazzetta Ufficiale. 8. Ai candidati ammessi alla prova orale sara' data comunicazione, con almeno venti giorni di anticipo, della data fissata per l'effettuazione della prova stessa. In detta comunicazione saranno riportati i voti conseguiti nelle prove scritte. 9. La prova orale si svolgera' presso il Ministero dello sviluppo economico o altra sede idonea, in un'aula aperta al pubblico. Al termine di ogni seduta della prova orale la commissione esaminatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, sara' affisso nella sede in cui la prova stessa avra' luogo. 10. Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di identita' o di riconoscimento. Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identita' o di riconoscimento non in corso di validita', gli stati, le qualita' personali ed i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purche' l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. 11. Per l'espletamento delle prove i concorrenti non potranno portare con se' telefoni cellulari, palmari, libri, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo ne' potranno portare borse o simili, capaci di contenere pubblicazioni del genere che dovranno, in ogni caso, essere consegnate prima dell'inizio delle prove al personale di sorveglianza, il quale provvedera', al termine delle prove, alla loro restituzione senza, peraltro, assumere alcun obbligo di custodia. 12. Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati potranno consultare i dizionari ed i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione esaminatrice. 13. Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare tra loro in alcun modo, pena l'immediata espulsione dall'aula degli esami. 14. I candidati sono ammessi al concorso con ampia riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione. Resta ferma la facolta' dell'Amministrazione di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento - anche successivamente all'espletamento del concorso - l'esclusione dei candidati dal concorso medesimo per difetto del possesso dei requisiti per l'ammissione prescritti dal presente bando.