Art. 7. Prove d'esame 1. Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una prova orale. 2. La prima prova scritta, a contenuto teorico, avra' ad oggetto problematiche relative alle seguenti materie: diritto costituzionale; diritto amministrativo; diritto internazionale e comunitario; economia politica (con particolare riguardo alla macroeconomia); politica economica, analisi economica e finanziaria; scienza delle finanze. 3. La seconda prova scritta, a contenuto pratico, consistera' nella risoluzione di un caso mirato a verificare l'attitudine dei candidati alla soluzione corretta sotto il profilo della legittimita', della convenienza e dell'efficienza ed economicita' organizzativa, di questioni connesse con l'attivita' istituzionale dell'ex Ministero del commercio internazionale. 4. La durata di ciascuna delle due prove e' stabilita dalla Commissione esaminatrice e, comunque, non sara' superiore a otto ore. 5. La prova orale consistera' in un colloquio che vertera' su: le materie previste per le prove scritte; elementi di diritto del lavoro, statistica, contabilita' di stato, diritto penale limitatamente ai delitti contro la pubblica amministrazione; leggi e regolamenti concernenti le materie di competenza del Ministero dello sviluppo economico, con particolare riguardo al commercio internazionale ed all'internazionalizzazione delle imprese. Il colloquio e' mirato ad accertare la preparazione e la professionalita' del candidato nonche' l'attitudine del medesimo all'espletamento delle funzioni dirigenziali. 6. Nell'ambito della prova orale il candidato dovra' sostenere la prova obbligatoria nella lingua straniera a scelta tra inglese, francese, spagnolo, come indicato nella domanda di partecipazione al concorso, nonche' l'eventuale prova facoltativa in una lingua scelta tra quelle comunitarie, come indicato nella domanda di partecipazione al concorso. Sara' accertata, altresi', la conoscenza a livello avanzato dell'utilizzo del personal computer e dei software applicativi piu' diffusi da realizzarsi anche mediante una verifica pratica, nonche' la conoscenza da parte del candidato delle problematiche e delle potenzialita' connesse all'uso degli strumenti informatici in relazione ai processi comunicativi in rete, all'organizzazione e gestione delle risorse ed al miglioramento dell'efficienza degli uffici e dei servizi. 7. La Commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da attribuire alle singole prove, che saranno espressi in centesimi. 8. Per superare le prove scritte ed essere ammessi al colloquio i candidati dovranno riportare in ciascuna di esse un voto non inferiore a settanta centesimi. 9. La prova orale si intendera' superata se il candidato avra' riportato un voto non inferiore a settanta centesimi. 10. Il punteggio complessivo sara' determinato sommando i voti riportati in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova orale.