Art. 9.

  Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria finale


   1.  Espletate  le  prove del concorso, la Commissione esaminatrice
forma  la  graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo
ottenuto  da  ciascun candidato sommando i voti riportati in ciascuna
prova  scritta  ed  il  voto  riportato nella prova orale. In caso di
parita'  di punteggio si applicano le disposizioni previste dall'art.
5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni ed integrazioni. Riconosciuta la regolarita'
del  procedimento  concorsuale e tenuti presenti gli eventuali titoli
di  riserva e di preferenza, con decreto del direttore generale della
Direzione generale per gli affari generali e per le risorse umane del
Ministero  dello  sviluppo  economico, sara' approvata la graduatoria
finale.  Saranno  dichiarati vincitori del concorso, sotto condizione
dell'accertamento  dei  requisiti  prescritti  per  l'ammissione, nel
limite  dei  posti  conferibili,  i  candidati utilmente collocati in
graduatoria.
   2.  La  graduatoria  finale  del  concorso  sara'  pubblicata  nel
Bollettino  Ufficiale del Ministero dello sviluppo economico. Di tale
pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante  avviso  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica Italiana. Dalla data di pubblicazione di
tale  avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  decorrera'  il  termine per le
eventuali impugnative e decorreranno, altresi' i 36 mesi di validita'
della graduatoria.
   3.  I  posti  messi  a  concorso  che  si renderanno disponibili a
qualunque  titolo  potranno  essere  conferiti ai candidati utilmente
collocati in graduatoria entro i termini di validita' della stessa.