Art. 10.

Accertamento  del  possesso  dei  requisiti  per  la costituzione del
                         rapporto d'impiego


   1.  I  candidati  dichiarati  vincitori,  prima  di procedere alla
stipula  del  contratto  individuale  di  lavoro,  saranno invitati a
presentare  o  a  far  pervenire  a  mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento,   entro  il  termine  che  verra'  loro  comunicato,  un
certificato  medico,  rilasciato  da un medico dell'Azienda sanitaria
locale  competente per territorio o da un medico militare in servizio
permanente   effettivo,   dal  quale  risulti  che  il  candidato  e'
fisicamente   idoneo   al  servizio  continuativo  ed  incondizionato
all'impiego  al  quale il concorso si riferisce. Qualora il candidato
sia  affetto  da  una  qualsiasi  imperfezione fisica, il certificato
medico  deve  farne menzione ed indicare che non sia tale da menomare
l'attitudine al servizio.
   2.  Per  i vincitori che siano invalidi di guerra, invalidi civili
per  fatto  di  guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi
civili,  mutilati  ed  invalidi  del lavoro e per quelli riconosciuti
portatori  di  handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
il   certificato  medico  deve  essere  rilasciato  dalla  A.S.L.  di
appartenenza  dei  medesimi. Esso deve contenere, oltre ad una esatta
descrizione  della  natura  e del grado di invalidita', nonche' delle
condizioni  attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione
che  gli  stessi  non  possano  arrecare  pregiudizio  alla salute ed
all'incolumita'  dei  compagni  di  lavoro  ed  alla  sicurezza degli
impianti  e  che  le  loro  condizioni  fisiche  li rendano idonei al
disimpegno  delle  funzioni  relative  all'impiego per il quale hanno
concorso.
   3.  Il  certificato medico ha validita' di sei mesi dalla data del
rilascio.  L'Amministrazione,  comunque,  ha facolta' di sottoporre a
visita medica di controllo i vincitori del concorso.
   4.  Nello stesso termine fissato dall'Amministrazione, i vincitori
devono  altresi'  comprovare,  mediante  dichiarazione sostitutiva di
certificazione,  il  possesso  dei  seguenti  requisiti: cittadinanza
italiana,   iscrizione  nelle  liste  elettorali,  titolo  di  studio
posseduto,   tra   quelli   richiesti  dal  precedente  art.  3,  con
l'indicazione  della  data di conseguimento e dell'Universita' presso
la  quale e' stato conseguito, assenza o presenza di condanne penali.
A  tale  scopo  puo'  essere  utilizzato  l'allegato  «4» al presente
decreto.    Si    osservano    le    disposizioni   in   materia   di
autocertificazione e controllo di cui al precedente art. 8.
   5.   E'  facolta'  dell'interessato  comprovare  il  possesso  dei
requisiti  di  ammissione  mediante  la  presentazione  dei  relativi
certificati,  di  cui sia eventualmente in possesso. Ove i termini di
validita'  di  tali  certificati  fossero  scaduti l'interessato deve
dichiarare  in  calce  al documento che le informazioni contenute nel
certificato  stesso  non  hanno  subito  variazioni  dalla  data  del
rilascio.  Tale ultima possibilita' non e' estensibile ai certificati
medici.
   6. Scaduto inutilmente il termine fissato dall'amministrazione non
si  dara' luogo alla stipula del contratto, ovvero, ove stipulato con
riserva  di  accertamento  del  possesso  dei  requisiti previsti, lo
stesso sara' risolto.