Art. 2.

                          Riserve di posti


   Sono previste le riserve di posti indicate nell'art. 5 del decreto
del  Presidente  della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni,   con   particolare   riferimento  a  quanto  previsto
dall'art.  3  comma  65  della  legge  24 dicembre 1993, n. 537, come
modificato  dall'art. 39 comma 15 a sua volta modificato dall'art. 18
comma  6 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, nonche' dalla
legge 12 marzo 1999, n. 68.
   Le  riserve  di  posti  non  potranno superare complessivamente la
meta' dei posti messi a concorso, ai sensi dell'art. 7, comma 2 della
richiamata legge n. 68/1999.
   Se,  in  relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei
posti,  essa  si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria
di aventi diritto a riserva.
   Qualora  tra  i  candidati  dichiarati idonei nella graduatoria di
merito ve ne siano alcuni che appartengono a piu' categorie che danno
titolo  a  differenti  riserve  di  posti,  si terra' conto prima del
titolo  che  da' diritto ad una maggiore riserva nell'ordine indicato
dal  citato  art.  5  del  decreto  del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
   Coloro che intendano avvalersi delle riserve previste nel presente
articolo  ne  devono  fare  espressa  dichiarazione  nella domanda di
partecipazione al concorso.