Art. 3.

                     Requisiti per l'ammissione


   Per l'ammissione al concorso i candidati e candidate devono essere
in possesso a pena d'esclusione dei seguenti requisiti esclusivamente
valutabili  quale  titolo  essenziale  per l'ammissione alle prove di
concorso:
    1)  possesso  del  diploma di istruzione secondaria di 2° grado o
titolo  equipollente.  Si  ritengono  equipollenti  anche i titoli di
studio   conseguiti   all'estero   riconosciuti  secondo  la  vigente
normativa.   Sara'   cura   del   candidato  dimostrare  la  suddetta
equipollenza   mediante   la  produzione  del  provvedimento  che  la
riconosce.  Gli  estremi  del  provvedimento di equipollenza dovranno
essere  dichiarati  dal  candidato  nell'istanza di partecipazione al
concorso;
    2) eta' non inferiore agli anni diciotto;
    3)  cittadinanza  italiana  (sono  equiparati  ai  cittadini  gli
italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
    4) iscrizione nelle liste elettorali;
    5) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta' di
sottoporre  a  visita  medica di controllo i vincitori di concorso in
base alla normativa vigente;
    6) godimento dei diritti politici;
    7)  i concorrenti di sesso maschile dovranno dichiarare di essere
in  regola  con  le  norme  concernenti  gli  obblighi  militari, ove
ricorrenti.
   Non  possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente  insufficiente  rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti  da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli   impiegati  civili  dello  Stato  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3,  per averlo
conseguito  mediante  produzione  di  documenti  falsi  o  viziati da
invalidita'   non   sanabile,   salva   la   sentenza   della   Corte
costituzionale  n.  329  citata  in  premessa, coloro che siano stati
licenziati  in  applicazione  dell'art.  25  del contratto collettivo
nazionale  di  lavoro  comparto Ministeri stipulato in data 16 maggio
1995  e coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici in base
a sentenza passata in giudicato.
   I  requisiti  prescritti  debbono  essere  posseduti  alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.