Art. 6.

                Preselezione e calendario delle prove


   1.   Qualora   il   numero   delle  domande  lo  renda  necessario
l'Amministrazione  si  riserva  la  facolta'  di effettuare una prova
preselettiva, consistente in una serie di domande a risposta multipla
sulle  materie oggetto delle prove scritte (100 domande in 90 minuti)
di cui al seguente art. 7, per determinare l'ammissione dei candidati
alle  successive  prove d'esame. L'Amministrazione potra' affidare la
predisposizione dei test preselettivi a qualificati istituti pubblici
e  privati. La prova preselettiva potra' essere gestita con l'ausilio
di societa' specializzate.
   2.   In   caso  di  effettuazione  della  prova  preselettiva,  il
calendario  e  le modalita' di espletamento della stessa saranno resi
noti  ai  concorrenti  con  apposito avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  -  4ยช  serie  speciale  -  del 9 dicembre 2008. In caso di
rinvio  la  nuova  data  delle  prove  sara' pubblicata con le stesse
modalita'.
   3.  I  candidati  si  presenteranno  a sostenere la predetta prova
senza  altro  preavviso  o  invito,  secondo le indicazioni contenute
nella  predetta Gazzetta Ufficiale con valore di notifica a tutti gli
effetti.
   4.  L'assenza  del candidato alla prova preselettiva, quale ne sia
la  causa, comportera' l'esclusione dal concorso. L'esito della prova
preselettiva  non  concorrera'  alla  formazione  del  voto finale di
merito.
   5.  Saranno ammessi alle prove scritte i candidati che, effettuata
la  preselezione, risulteranno collocati in graduatoria entro i primi
cinquanta  posti. Saranno ammessi, altresi', tutti i candidati aventi
il  medesimo  punteggio  del  candidato  collocatosi  al trecentesimo
posto.
   6.  Nel  caso  in  cui,  invece,  non sia necessario effettuare la
preselezione,  con  lo  stesso  avviso di cui al comma 2 del presente
articolo,  i  candidati  saranno informati dei giorni, dell'ora e del
luogo in cui si svolgeranno le prove scritte stabilite nel successivo
art.  7.  Dell'eventuale  rinvio sara' data comunicazione in Gazzetta
Ufficiale.
   7.  I  candidati  si  presenteranno  a sostenere le prove scritte,
sotto  riserva  di accertamento del possesso dei requisiti prescritti
per l'ammissione al concorso, senza altro preavviso o invito, secondo
le indicazioni contenute nella predetta Gazzetta Ufficiale.
   8. Ai candidati ammessi alla prova orale sara' data comunicazione,
con   almeno  venti  giorni  di  anticipo,  della  data  fissata  per
l'effettuazione  della  prova  stessa. In detta comunicazione saranno
riportati i voti conseguiti nelle prove scritte.
   9.  La prova orale si svolgera' presso il Ministero dello sviluppo
economico  o  altra  sede  idonea,  in un'aula aperta al pubblico. Al
termine  di ogni seduta della prova orale la commissione esaminatrice
formera' l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto
da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal Presidente e dal
segretario,  sara'  affisso  nella  sede in cui la prova stessa avra'
luogo.
   10.   Per   sostenere   le  prove  d'esame  i  candidati  dovranno
presentarsi  muniti di un documento di identita' o di riconoscimento.
Qualora  l'interessato sia in possesso di un documento di identita' o
di  riconoscimento  non in corso di validita', gli stati, le qualita'
personali  ed  i  fatti  in  esso contenuti possono essere comprovati
mediate  esibizione  dello stesso, purche' l'interessato dichiari, in
calce  alla  fotocopia  del  documento,  che  i  dati  contenuti  nel
documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
   11.  Per  l'espletamento  delle  prove  i concorrenti non potranno
portare  con  se'  telefoni  cellulari,  palmari,  libri,  periodici,
giornali,  quotidiani  ed  altre  pubblicazioni  di  alcun  tipo  ne'
potranno  portare  borse  o simili, capaci di contenere pubblicazioni
del  genere  che  dovranno,  in  ogni  caso,  essere consegnate prima
dell'inizio  delle  prove  al  personale  di  sorveglianza,  il quale
provvedera',  al  termine  delle prove, alla loro restituzione senza,
peraltro, assumere alcun obbligo di custodia.
   12.  Per  lo  svolgimento delle prove scritte i candidati potranno
consultare  i  dizionari  ed  i  testi  di  legge  non  commentati ed
autorizzati dalla commissione esaminatrice.
   13.  Durante  lo  svolgimento delle prove i candidati non potranno
comunicare  tra  loro  in  alcun  modo,  pena  l'immediata espulsione
dall'aula degli esami.
   14.  I  candidati  sono  ammessi  al concorso con ampia riserva di
accertamento  del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione.
Resta   ferma   la  facolta'  dell'Amministrazione  di  disporre  con
provvedimento  motivato, in qualsiasi momento - anche successivamente
all'espletamento  del  concorso  -  l'esclusione  dei  candidati  dal
concorso   medesimo  per  difetto  del  possesso  dei  requisiti  per
l'ammissione prescritti dal presente bando.