Art. 12.

                   Accesso agli atti del concorso


   1.  L'accesso  alla documentazione attinente ai lavori concorsuali
e'  escluso  fino  alla  conclusione  della relativa procedura, fatta
salva  la  garanzia  della  visione degli atti, la cui conoscenza sia
necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.