Art. 9. Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria finale 1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato sommando i voti riportati in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova orale. In caso di parita' di punteggio si applicano le disposizioni previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni. Riconosciuta la regolarita' del procedimento concorsuale e tenuti presenti gli eventuali titoli di riserva e di preferenza, con decreto del Direttore generale della Direzione generale per i servizi interni del Ministero dello sviluppo economico, sara' approvata la graduatoria finale. Saranno dichiarati vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione, nel limite dei posti conferibili, i candidati utilmente collocati in graduatoria. 2. La graduatoria finale del concorso sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dello sviluppo economico. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dalla data di pubblicazione di tale avviso in Gazzetta Ufficiale decorrera' il termine per le eventuali impugnative e decorreranno, altresi' i trentasei mesi di validita' della graduatoria. 3. I posti messi a concorso che si renderanno disponibili a qualunque titolo potranno essere conferiti ai candidati utilmente collocati in graduatoria entro i termini di validita' della stessa.