Art. 10.

                           Borse di studio


   Ai  dottorandi  comunitari  o  extracomunitari  con  reddito annuo
personale  complessivo  non  superiore  a  15.000,00  euro (esclusi i
redditi  di lavoro autonomo percepiti occasionalmente), e' conferita,
ai  sensi  e  con  le  modalita'  stabilite  dalla normativa vigente,
secondo  l'ordine  delle  graduatorie, una borsa di studio di importo
lordo annuo pari a € 13.638,47.
   A  parita'  di  merito  prevale  la  valutazione  della situazione
economica  determinata  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.
   Dall'importo  della borsa di studio verranno detratti d'ufficio la
tassa   regionale   per   il   diritto  allo  studio,  il  premio  di
assicurazione infortuni e l'imposta di bollo (pari complessivamente a
€ 122,11).
   Agli  allievi comunitari residenti fuori della Regione Lombardia e
a   quelli   extracomunitari   potranno   essere  erogati  contributi
finanziari  a  sostegno  dei  costi  di  residenzialita',  secondo  i
parametri stabiliti dal Senato Accademico.
   Ai dottorandi che, ai sensi della legge 3 luglio 1998 n. 210 e del
decreto  legge  9  maggio  2003  n. 105, svolgano attivita' didattica
sussidiaria,     attivita'    di    tutorato,    nonche'    attivita'
didattico-integrative,  propedeutiche  di  recupero,  saranno erogati
compensi  nella misura stabilita dagli organi accademici. Le predette
attivita'  potranno  essere  svolte  nei limiti fissati dal Consiglio
Direttivo della Scuola.
   Maggiori  informazioni  su questo supporto e su altre opportunita'
per      i      dottorandi      sono      reperibili     sul     sito
http://www2.fisica.unimi.it/postlaur/phys/Concorsi/Concorsi_di_Ammiss
ione.html