Art. 10. Borse di studio Ai dottorandi comunitari o extracomunitari con reddito annuo personale complessivo non superiore a 15.000,00 euro (esclusi i redditi di lavoro autonomo percepiti occasionalmente), e' conferita, ai sensi e con le modalita' stabilite dalla normativa vigente, secondo l'ordine delle graduatorie, una borsa di studio di importo lordo annuo pari a € 13.638,47. A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001. Dall'importo della borsa di studio verranno detratti d'ufficio la tassa regionale per il diritto allo studio, il premio di assicurazione infortuni e l'imposta di bollo (pari complessivamente a € 122,11). Agli allievi comunitari residenti fuori della Regione Lombardia e a quelli extracomunitari potranno essere erogati contributi finanziari a sostegno dei costi di residenzialita', secondo i parametri stabiliti dal Senato Accademico. Ai dottorandi che, ai sensi della legge 3 luglio 1998 n. 210 e del decreto legge 9 maggio 2003 n. 105, svolgano attivita' didattica sussidiaria, attivita' di tutorato, nonche' attivita' didattico-integrative, propedeutiche di recupero, saranno erogati compensi nella misura stabilita dagli organi accademici. Le predette attivita' potranno essere svolte nei limiti fissati dal Consiglio Direttivo della Scuola. Maggiori informazioni su questo supporto e su altre opportunita' per i dottorandi sono reperibili sul sito http://www2.fisica.unimi.it/postlaur/phys/Concorsi/Concorsi_di_Ammiss ione.html