Art. 2.

                  Requisiti generali di ammissione


   Per l'ammissione al concorso pubblico e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
    a) titolo di studio:
     diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo grado di durata
quinquennale  di cui all'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910,
oppure  diploma  di  Istituto  magistrale  o  di liceo artistico, con
frequenza con esito positivo di corso annuale integrativo.
   Per  i  titoli  di  studio  conseguiti  all'estero e' richiesta la
dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente normativa;
    b)  la  cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di uno Stato
membro dell'Unione europea;
    c) l'eta' non inferiore ai diciotto anni;
    d) il godimento dei diritti civili e politici;
    e)  il  non  aver  riportato  condanne  penali  e  il  non  avere
procedimenti penali in corso;
    f)  l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego;
    g) l'assolvimento degli obblighi di leva militare;
    h)  il  non  essere  stato  destituito o dispensato da precedente
impiego   presso   una   pubblica   amministrazione  per  persistente
insufficiente  rendimento  o  dichiarati decaduti per aver conseguito
l'impiego  mediante  produzione  di  documenti  falsi  o  viziati  da
invalidita' non sanabile.
   Ai  sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  7  febbraio  1994,  n.  174, i cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea debbono:
    a)  possedere  tutti  i  requisiti  richiesti  ai cittadini della
Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana;
    b)   godere   dei  diritti  civili  e  politici  nello  stato  di
appartenenza o di provenienza;
    c) avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
   Tutti  i  requisiti  devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al
concorso.  La  mancanza  anche  di  uno  solo  dei  requisiti  stessi
comportera'  l'esclusione  dal  concorso  o,  comunque,  dall'accesso
all'impiego.
   I  candidati  sono  ammessi  al  concorso  con  riserva.  Ai sensi
dell'art.  3, 3° comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio  1994,  n.  487, modificato dall'art. 3, 2° comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, l'esclusione
dal  concorso  per  difetto  dei  requisiti di ammissione puo' essere
disposta in ogni momento con provvedimento motivato del Rettore.
   L'Universita'  degli  studi  del  Molise garantisce parita' e pari
opportunita'  tra  uomini  e  donne  per l'accesso al lavoro e per il
trattamento sul lavoro ai sensi della L. 10 aprile 1991, n. 125.