Art. 6. Prova d'esame Le prove d'esame consistono in: a) un esame scritto avente ad oggetto la sintetica trattazione di un caso specifico nell'ambito delle problematiche informatiche proprie delle competenze istituzionali dell'Autorita' (contratti pubblici); b) un esame orale, volto a verificare il possesso di una buona conoscenza di tutte le seguenti materie: informatica; basi di dati; reti di calcolatori. Nel corso dell'esame orale sara' accertata, con l'uso di personal computer, la conoscenza della lingua inglese e delle altre lingue straniere eventualmente dichiarate dal candidato. Alla prova scritta sara' attribuito un punteggio fino ad un massimo di 30 punti. Saranno convocati a sostenere la prova orale coloro che nella prova scritta avranno conseguito un punteggio non inferiore a 24/30. Alla prova orale sara' attribuito un punteggio fino a un massimo di ulteriori 30 punti e si intendera' superata con un punteggio minimo di 24/30. Risulteranno vincitori della selezione i candidati che avranno totalizzato un punteggio non inferiore a 48/60.