Art. 6.

                            Prova d'esame


   Le prove d'esame consistono in:
    a) un esame scritto avente ad oggetto la sintetica trattazione di
un   caso  specifico  nell'ambito  delle  problematiche  informatiche
proprie  delle  competenze  istituzionali  dell'Autorita'  (contratti
pubblici);
    b)  un  esame  orale, volto a verificare il possesso di una buona
conoscenza di tutte le seguenti materie:
     informatica;
     basi di dati;
     reti di calcolatori.
   Nel  corso dell'esame orale sara' accertata, con l'uso di personal
computer,  la  conoscenza  della  lingua inglese e delle altre lingue
straniere  eventualmente dichiarate dal candidato. Alla prova scritta
sara' attribuito un punteggio fino ad un massimo di 30 punti.
   Saranno  convocati  a  sostenere  la  prova orale coloro che nella
prova scritta avranno conseguito un punteggio non inferiore a 24/30.
   Alla  prova  orale sara' attribuito un punteggio fino a un massimo
di  ulteriori  30  punti  e  si  intendera' superata con un punteggio
minimo di 24/30.
   Risulteranno  vincitori  della  selezione  i candidati che avranno
totalizzato un punteggio non inferiore a 48/60.