Art. 8.

                         Commissione d'esame


   La  commissione  sara'  nominata con determinazione del presidente
dell'Autorita' e sara' composta da:
    un   presidente,   scelto   tra  dirigenti  di  prima  fascia  di
amministrazioni   pubbliche,  professori  universitari  o  magistrati
amministrativi o contabili;
    due membri, scelti tra i dirigenti dell'Autorita';
    un segretario, scelto tra i funzionari dell'Autorita'.
   Alla   commissione   saranno  affiancati  un  esperto  in  materia
informatica e 1 insegnante per ciascuna delle lingue indicate ai fini
della verifica delle conoscenze dichiarate nella domanda.