Art. 8. Commissione d'esame La commissione sara' nominata con determinazione del presidente dell'Autorita' e sara' composta da: un presidente, scelto tra dirigenti di prima fascia di amministrazioni pubbliche, professori universitari o magistrati amministrativi o contabili; due membri, scelti tra i dirigenti dell'Autorita'; un segretario, scelto tra i funzionari dell'Autorita'. Alla commissione saranno affiancati un esperto in materia informatica e 1 insegnante per ciascuna delle lingue indicate ai fini della verifica delle conoscenze dichiarate nella domanda.