Art. 8.

                         Commissione d'esame


   La  commissione  sara'  nominata con determinazione del Presidente
dell'Autorita' e sara' composta da:
    un   Presidente,   scelto   tra   dirigenti   di   prima   fascia
dell'Autorita';
    due membri, scelti tra i dirigenti dell'Autorita';
    un segretario, scelto tra i i funzionari dell'Autorita'.
   Alla   commissione   saranno  affiancati  un  esperto  in  materia
informatica  e un  insegnante  per  ciascuna delle lingue indicate ai
fini della verifica delle conoscenze dichiarate nella domanda.