Art. 8. Commissione d'esame La commissione sara' nominata con determinazione del Presidente dell'Autorita' e sara' composta da: un Presidente, scelto tra dirigenti di prima fascia dell'Autorita'; due membri, scelti tra i dirigenti dell'Autorita'; un segretario, scelto tra i i funzionari dell'Autorita'. Alla commissione saranno affiancati un esperto in materia informatica e un insegnante per ciascuna delle lingue indicate ai fini della verifica delle conoscenze dichiarate nella domanda.