Art. 11.

                      Accertamenti psico-fisici


   1.   Dopo  aver  superato  la  prova  d'esame,  i  candidati  sono
sottoposti,   nel  luogo,  nel  giorno  ed  ora,  che  verranno  loro
preventivamente   comunicati,   agli   accertamenti  psico-fisici  ed
attitudinali.
   2.  Tale  comunicazione  avra'  valore  di  notifica  a  tutti gli
effetti.  Coloro  che  non  si  presenteranno a sostenere la suddetta
prova sono considerati esclusi dal concorso.
   3.   Gli   accertamenti   psico-fisici   sono  effettuati  da  una
Commissione  composta  da  un  dirigente  medico che la presiede e da
quattro medici incaricati del servizio sanitario dell'Amministrazione
Penitenziaria  ovvero individuabili secondo le modalita' di cui al 2°
comma dell'art. 120 del decreto legislativo n. 443/1992.
   4.  Le  funzioni  di  segretario  sono  svolte  da  un funzionario
dell'Amministrazione  penitenziaria  con qualifica non inferiore alla
ottava ovvero appartenente all'area funzionale C (posizione economica
C2).
   5.  Qualora  il  numero  dei  candidati  superi il numero di mille
unita',   le   commissioni  con  successivo  decreto  possono  essere
integrate  di  un  numero  di  componenti  tali  da permettere, unico
restando  il  presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un
segretario aggiunto.
   6.   Ai  fini  dell'accertamento  dei  requisiti  psico-fisici  il
candidato  e'  sottoposto  ad  esame  clinico  generale  ed  a  prove
strumentali e di laboratorio.
   7.  Per gli accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le
prove  strumentali  e di laboratorio, il Ministero della Giustizia e'
autorizzato  ad avvalersi di personale qualificato mediante contratto
di  diritto privato, corrispondendo ad esso la retribuzione stabilita
con  decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro
del Tesoro, Bilancio e della Programmazione Economica, e che non puo'
superare  la  retribuzione  spettante  al  personale  di  pari  grado
dell'Amministrazione statale.
   8.  Avverso  il  giudizio  di  non  idoneita',  il  candidato puo'
proporre ricorso.
   9.  Il  nuovo accertamento e' effettuato da una Commissione medica
di  seconda  istanza  presieduta da un dirigente medico e composta da
due dirigenti medici in qualita' di componenti.
   10.  Il  giudizio  di  idoneita' o di non idoneita' espresso dalla
Commissione  medica  di  seconda istanza e' definitivo e comporta, in
caso di inidoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con
decreto  motivato  del  Direttore  Generale  del  personale  e  della
formazione.
   11.  Per  supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti
del  presidente,  di  uno  dei  componenti  o  del  segretario  della
Commissione  medica  di prima e seconda istanza, puo' essere prevista
la  nomina  di  uno  o  piu'  presidenti  supplenti,  di  uno  o piu'
componenti  supplenti  e  di  uno  o  piu'  segretari  supplenti,  da
effettuarsi  con  lo stesso decreto di costituzione della Commissione
medica  di  prima  e  seconda  istanza  esaminatrice o con successivo
provvedimento.