Art. 16. Corsi di formazione e assegnazione 1. I vincitori del concorso, sono nominati allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria con decreto del Direttore Generale del personale e della formazione e avviati a frequentare un corso preordinato alla loro formazione professionale, con le modalita' di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modifiche. 2. Una volta superati gli esami finali sono nominati agenti del Corpo stesso e saranno assegnati agli Istituti e ai servizi dell'Amministrazione Penitenziaria. 3. Coloro che non si presenteranno, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnati per la frequenza del corso sono dichiarati decaduti dalla nomina. 4. I candidati dichiarati vincitori dei posti di cui al precedente art. 1 comma 4, una volta superati gli esami finali del predetto corso di formazione, verranno assegnati come prima sede di servizio ad Istituti e servizi della provincia di Bolzano. Il presente decreto sara' sottoposto al controllo secondo le vigenti disposizioni legislative. Roma, 23 settembre 2008 Il direttore generale: De Pascalis