Art. 16.

                 Corsi di formazione e assegnazione


   1.  I  vincitori  del  concorso,  sono nominati allievi agenti del
Corpo di polizia penitenziaria con decreto del Direttore Generale del
personale  e  della  formazione  e  avviati  a  frequentare  un corso
preordinato  alla  loro formazione professionale, con le modalita' di
cui  all'art.  6  del  decreto  legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e
successive modifiche.
   2.  Una  volta  superati gli esami finali sono nominati agenti del
Corpo   stesso  e  saranno  assegnati  agli  Istituti  e  ai  servizi
dell'Amministrazione Penitenziaria.
   3.  Coloro  che  non  si presenteranno, senza giustificato motivo,
nella  sede  e  nel termine loro assegnati per la frequenza del corso
sono dichiarati decaduti dalla nomina.
   4. I candidati dichiarati vincitori dei posti di cui al precedente
art.  1  comma  4,  una  volta superati gli esami finali del predetto
corso  di  formazione, verranno assegnati come prima sede di servizio
ad Istituti e servizi della provincia di Bolzano.
   Il  presente  decreto  sara'  sottoposto  al  controllo secondo le
vigenti disposizioni legislative.
    Roma, 23 settembre 2008
                                   Il direttore generale: De Pascalis