Art. 3.

                       Esclusione dal Concorso


   1. Sono esclusi dal concorso, i candidati che non sono in possesso
dei requisiti previsti dall'art. 2.
   2.  Non  possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati
destituiti  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione, che
hanno  riportato  condanna a pena detentiva per delitto non colposo o
sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
   3.   A  norma  dell'art.  128,  secondo  comma,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n. 3, non possono,
altresi',  concorrere  coloro  che siano stati dichiarati decaduti da
altro  impiego  presso  una pubblica amministrazione, per i motivi di
cui  alla  lettera  d) dell'art. 127 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio1957, n 3.
   4.  L'Amministrazione  provvedera' d'ufficio ad accertare le cause
di   esclusione  di  precedenti  rapporti  di  pubblico  impiego,  la
sussistenza  dei requisiti di moralita' e di condotta stabiliti dalla
legge  per  l'accesso  al ruolo del personale del Corpo della polizia
penitenziaria,  nonche' l'idoneita' psico - fisica ed attitudinale al
servizio di polizia dei candidati.
   5. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli
aspiranti  partecipano  «con riserva» alle prove ed agli accertamenti
concorsuali.
   6. Ai concorrenti che risultano, ad una verifica anche postuma, in
difetto  dei  prescritti  requisiti  sara'  disposta l'esclusione dal
concorso  con  decreto  motivato del Direttore Generale del personale
della formazione.
   7.  I candidati, nello stesso anno, non possono presentare domande
di   partecipazione  al  concorso  per  altri  Corpi  di  polizia  ad
ordinamento civile e militare.