Art. 7.

                    Comunicazione agli aspiranti


   1.  Resta  a carico di ogni candidato l'onere di verificare, nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana - 4ª serie speciale,
eventuali variazioni, ovvero ulteriori indicazioni.
   2.   Ad   eccezione  delle  notifiche  pubblicate  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  - 4ª serie speciale, tutte le
comunicazioni personali agli aspiranti avverranno in forma scritta.
   3.  In  nessun  caso  l'Amministrazione  si assume responsabilita'
circa  possibili  disguidi  postali  derivanti  da  errate, mancate o
tardive   segnalazioni   di  variazione  di  recapito,  da  ritardata
ricezione da parte dei candidati di avvisi di convocazione o di altre
comunicazioni  o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza
o ad eventi di forza maggiore.