Art. 8. Commissione esaminatrice 1. La Commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova d'esame di cui al successivo art. 9 del presente decreto, nominata con decreto del Direttore Generale del personale e della formazione, e' composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente e da altri quattro funzionari dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore alla ottava, ovvero appartenente all'area funzionale C (posizione economica C2). 2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore alla ottava ovvero appartenente all'area funzionale C (posizione economica C2). 3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti di uno dei componenti o del segretario della Commissione, puo' essere prevista la nomina di uno o piu' presidenti supplenti, uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della Commissione esaminatrice o con successivo provvedimento. 4. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille unita', la Commissione con successivo decreto puo' essere integrata di un numero di componenti tali da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario aggiunto.