Art. 8.

                      Commissione esaminatrice


   1.  La  Commissione  esaminatrice  per  lo svolgimento della prova
d'esame  di  cui  al successivo art. 9 del presente decreto, nominata
con  decreto del Direttore Generale del personale e della formazione,
e'  composta  da  un presidente scelto tra i funzionari con qualifica
non   inferiore   a   dirigente   e   da   altri  quattro  funzionari
dell'Amministrazione  penitenziaria  con qualifica non inferiore alla
ottava,   ovvero   appartenente   all'area  funzionale  C  (posizione
economica C2).
   2.    Svolge    le   funzioni   di   segretario   un   funzionario
dell'Amministrazione  penitenziaria  con qualifica non inferiore alla
ottava ovvero appartenente all'area funzionale C (posizione economica
C2).
   3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti di
uno  dei  componenti  o del segretario della Commissione, puo' essere
prevista  la  nomina  di  uno o piu' presidenti supplenti, uno o piu'
componenti  supplenti  e  di  uno  o  piu'  segretari  supplenti,  da
effettuarsi  con  lo stesso decreto di costituzione della Commissione
esaminatrice o con successivo provvedimento.
   4.  Qualora  il  numero  dei  candidati  superi il numero di mille
unita',  la  Commissione con successivo decreto puo' essere integrata
di  un  numero  di  componenti  tali da permettere, unico restando il
presidente,  la  suddivisione  in sottocommissioni e di un segretario
aggiunto.