Art. 6.


   Conseguono  l'ammissione  al  colloquio  i  candidati  che abbiano
riportato   in   ciascuna  prova  una  votazione  di  almeno  7/10  o
equivalente.
   Anche  il  colloquio  s'intendera'  superato se il candidato avra'
ottenuto una votazione di almeno 7/10 o equivalente.