Art. 9.


   La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato,
con  l'osservanza,  a  parita'  di  punti,  delle preferenze previste
dall'art. 8.
   Sono  dichiarati  vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi  a  concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie
di  merito,  formate  sulla  base del punteggio riportato nelle prove
d'esame.
   La  votazione complessiva e' data dalla somma della media dei voti
riportati  nelle  prove  scritte  e  della votazione conseguita nella
prova orale.
   La  graduatoria  di  merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso,  e' approvata dal direttore amministrativo ed e' pubblicata
all'Albo ufficiale dell'Universita' degli studi di Pavia, palazzo del
Maino via Mentana n. 4 - 27100 Pavia.
   Dalla  data di pubblicazione della suddetta graduatoria decorre il
termine per le eventuali impugnative.
   Ai  sensi  dall'art.  35, comma 5-ter - del decreto legislativo 30
marzo  2001,  n. 165 (testo modificato dalla legge finanziaria 2008),
la  graduatoria  rimane vigente per un termine di tre anni dalla data
di  pubblicazione  e  ad  essa  puo' essere fatto ricorso per coprire
ulteriori posti vacanti oltre a quelli messi a concorso.