Art. 8. Graduatoria di merito Il punteggio complessivo, pari ad un valore massimo di 300 punti, e' cosi' ripartito: fino ad un massimo di 100 punti per la prima prova scritta, fino ad un massimo di 100 punti per la seconda prova scritta e fino ad un massimo di 100 punti per il colloquio. Il punteggio finale e' dato dalla somma dei voti riportati nelle 2 prove scritte e nel colloquio. La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di merito, delle preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994. La graduatoria di merito e' approvata con Ordinanza del Direttore Amministrativo ed e' pubblicata sul sito Web di Ateneo, al seguente indirizzo http://www.unirc.it/ateneo/concorsi_pta.php. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative. La graduatoria rimarra' efficace per un periodo di 12 mesi dalla sua approvazione.