Art. 8.

                        Graduatoria di merito


   Il  punteggio complessivo, pari ad un valore massimo di 300 punti,
e'  cosi'  ripartito:  fino  ad  un massimo di 100 punti per la prima
prova  scritta,  fino ad un massimo di 100 punti per la seconda prova
scritta e fino ad un massimo di 100 punti per il colloquio.
   Il punteggio finale e' dato dalla somma dei voti riportati nelle 2
prove scritte e nel colloquio.
   La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine
decrescente  dei  punti  della  votazione  complessiva  riportata  da
ciascun  candidato,  con  l'osservanza,  a  parita'  di merito, delle
preferenze  previste  dall'art.  5  del  decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994.
   La  graduatoria di merito e' approvata con Ordinanza del Direttore
Amministrativo  ed  e' pubblicata sul sito Web di Ateneo, al seguente
indirizzo http://www.unirc.it/ateneo/concorsi_pta.php.
   Dalla  data  di  pubblicazione  decorre  il  termine per eventuali
impugnative.
   La  graduatoria  rimarra' efficace per un periodo di 12 mesi dalla
sua approvazione.