Art. 10.
                           Borse di studio
   Ai  dottorandi  comunitari,  ai dottorandi extracomunitari che, ai
sensi  dell'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n.  286,  accedono  ai corsi universitari a parita' di condizione con
gli  studenti  italiani,  con reddito annuo personale complessivo non
superiore  a  15.000,00  euro  (esclusi  i redditi di lavoro autonomo
percepiti occasionalmente), e' conferita, ai sensi e con le modalita'
stabilite   dalla   normativa   vigente,   secondo   l'ordine   della
graduatoria, una borsa di studio di importo lordo annuo pari a €
13.638,47.   A   parita'  di  merito  prevale  la  valutazione  della
situazione  economica determinata ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.
   Dall'importo  della borsa di studio verranno detratti d'ufficio la
tassa   regionale   per   il   diritto  allo  studio,  il  premio  di
assicurazione infortuni e l'imposta di bollo (pari complessivamente a
€ 122,11).
   Qualora gli oneri per il finanziamento delle borse di studio siano
coperti     mediante     convenzione     con     soggetti    estranei
all'amministrazione  universitaria,  il  programma  di  studio  e  di
ricerca  e'  concordato fra il collegio dei docenti del dottorato e i
predetti soggetti.