Art. 8.
                         Ammissione ai corsi
   I  candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria
fino  alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni
corso  di dottorato. A parita' di punteggio prevale l'eta' minore. Le
graduatorie   degli  idonei  saranno  pubblicate  sul  sito  Internet
dell'universita'  tramite  i  servizi  on  line  SIFA  -  Graduatorie
ammissioni  sul  sito  internet  dell'ateneo http://www.unimi.it, nei
giorni successivi ai colloqui.
   I  candidati  ammessi  al  corso decadono qualora non esprimano la
loro  accettazione entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione
delle  graduatorie.  In  tal  caso  subentra  altro candidato secondo
l'ordine  della  graduatoria. Lo stesso accade qualora qualcuno degli
ammessi  rinunci  entro  tre  mesi  dall'inizio del corso. Qualora il
rinunciatario  abbia gia' usufruito di mensilita' di borse di studio,
e'   tenuto   alla  loro  restituzione.  Il  subentro  e'  comunicato
personalmente  dall'ufficio  dottorati  agli  interessati,  che  sono
tenuti a esprimere la loro accettazione nei successivi tre giorni.
   In  caso  di  utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
   Sono  ammessi al dottorato in soprannumero, senza borsa di studio,
nel  limite  della  meta'  dei  posti  istituiti  con  arrotondamento
all'unita' per eccesso:
    a)  i  titolari  di  assegni  per  la collaborazione alla ricerca
presso  l'Universita' degli studi di Milano o presso sedi consorziate
che risultino idonei nella graduatoria generale di merito;
    b)   i  dipendenti  di  enti  pubblici  e  privati  con  i  quali
l'universita'   abbia  stipulato  convenzioni  di  collaborazione  in
conformita'  alle disposizioni del regolamento dei corsi di dottorato
di ricerca;
    c)  i  candidati  extracomunitari  beneficiari di borse di studio
equiparabili  a quelle conferite dall'ateneo e assegnate per l'intera
durata dei corsi.