Art. 10.
                             Graduatorie
   1.  Espletate  le  prove del concorso, la commissione esaminatrice
formula la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo
ottenuto  da  ciascun candidato sommando i voti riportati in ciascuna
prova scritta e il voto riportato nella prova orale.
   2.  In  caso  di parita' di punteggio si applicano le disposizioni
previste  dall'art.  5  del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.
   3.  Qualora,  a  conclusione  delle  operazioni di valutazione dei
citati  titoli  preferenziali,  due o piu' candidati si classifichino
nella  stessa posizione, sara' preferito il candidato piu' giovane di
eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 157/1997.
   4.   Il  dirigente  preposto  all'area  amministrativa  dell'AGEA,
riconosciuta  la regolarita' del procedimento concorsuale, approvera'
la graduatoria generale di merito e quella dei vincitori.
   5.  Le graduatorie saranno pubblicate sul sito internet dell'AGEA,
www.agea.gov.it
   6.  Di  tale  pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante avviso
inserito  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - 4ª
serie  speciale  «Concorsi  ed esami». Dalla data di pubblicazione di
detto avviso decorrono i termini per eventuali impugnative.
   7.  La  graduatoria  finale  rimane efficace per un termine di tre
anni  dalla  data  della  suddetta  pubblicazione  dell'avviso  nella
Gazzetta  Ufficiale  ovvero  per  il  diverso termine stabilito dalla
normativa vigente in materia.
   8. Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.
   9.  I  posti  messi  a  concorso  che si renderanno disponibili, a
qualsiasi  titolo,  potranno  essere conferiti ai candidati utilmente
collocati in graduatoria entro i termini di validita' della stessa.