Art. 2. Riserve di posti 1. Ai sensi dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, il trenta per cento dei posti messi a concorso e' riservato ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle Forze Armate, congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte, nonche' agli ufficiali di complemento in forma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti del presente bando. 2. I posti riservati, che non dovessero essere coperti per mancanza di aventi titolo, saranno conferiti ai concorrenti che abbiano superato le prove, secondo l'ordine di graduatoria. 3. Coloro che intendano avvalersi della riserva di cui al comma 1 del presente articolo, debbono farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso.