Art. 2.
                          Riserve di posti
   1.  Ai  sensi  dell'art.  18,  comma  6, del decreto legislativo 8
maggio  2001,  n. 215, il trenta per cento dei posti messi a concorso
e'  riservato  ai  volontari  in ferma breve o in ferma prefissata di
durata  di  cinque  anni delle Forze Armate, congedati senza demerito
anche  al  termine o durante le eventuali rafferme contratte, nonche'
agli  ufficiali  di complemento in forma biennale e agli ufficiali in
ferma  prefissata  che  hanno  completato  senza  demerito  la  ferma
contratta, ove in possesso dei requisiti del presente bando.
   2.  I  posti  riservati,  che  non  dovessero  essere  coperti per
mancanza  di  aventi  titolo,  saranno  conferiti  ai concorrenti che
abbiano superato le prove, secondo l'ordine di graduatoria.
   3.  Coloro che intendano avvalersi della riserva di cui al comma 1
del  presente  articolo,  debbono  farne espressa dichiarazione nella
domanda di partecipazione al concorso.