Art. 7. Prova preselettiva 1. L'Amministrazione si riserva la facolta', qualora il concorso presenti un elevato numero di domande di partecipazione, di espletare una prova preselettiva, sulle materie oggetto delle prove d'esame, al fine dell'ammissione alle prove scritte. 2. Sulla base dei risultati della prova preselettiva e' formata una graduatoria preliminare ed e' ammesso alle fasi successive un numero di concorrenti non superiore a dieci volte i posti messi a concorso, nonche' i candidati classificatisi ex aequo all'ultimo posto utile per l'ammissione alle prove di esame. 3. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non verra' preso in considerazione per la formazione della graduatoria di merito del concorso. 4. L'eventuale prova preselettiva, il cui espletamento potra' essere affidato a qualificati enti pubblici o privati, potra' essere realizzata con l'ausilio di sistemi informatici e consistera' nella risoluzione di quesiti a risposta multipla sulle materie oggetto delle prove scritte di cui al precedente art. 6. 5. I criteri di svolgimento di tale prova, preventivamente stabiliti dalla commissione esaminatrice, sono resi noti ai candidati prima dell'inizio della prova stessa.