Art. 7.
                         Prova preselettiva
   1.  L'Amministrazione  si riserva la facolta', qualora il concorso
presenti un elevato numero di domande di partecipazione, di espletare
una prova preselettiva, sulle materie oggetto delle prove d'esame, al
fine dell'ammissione alle prove scritte.
   2.  Sulla  base  dei risultati della prova preselettiva e' formata
una  graduatoria  preliminare  ed  e' ammesso alle fasi successive un
numero  di  concorrenti  non  superiore a dieci volte i posti messi a
concorso,  nonche'  i  candidati  classificatisi  ex aequo all'ultimo
posto utile per l'ammissione alle prove di esame.
   3.  Il  punteggio  conseguito  nella prova preselettiva non verra'
preso in considerazione per la formazione della graduatoria di merito
del concorso.
   4.  L'eventuale  prova  preselettiva,  il  cui espletamento potra'
essere  affidato a qualificati enti pubblici o privati, potra' essere
realizzata  con  l'ausilio di sistemi informatici e consistera' nella
risoluzione  di  quesiti  a  risposta  multipla sulle materie oggetto
delle prove scritte di cui al precedente art. 6.
   5.  I  criteri  di  svolgimento  di  tale  prova,  preventivamente
stabiliti dalla commissione esaminatrice, sono resi noti ai candidati
prima dell'inizio della prova stessa.