Art. 12.
                  Nomina ed assunzione in servizio
   1.  La  nomina  in  prova e l'immissione in servizio dei vincitori
sara' disposta con riserva di accertamento del possesso dei requisiti
per  l'ammissione  all'impiego  prescritti  all'art.  3  del presente
bando.
   2.   La   costituzione  del  rapporto  di  lavoro  e'  subordinata
all'autorizzazione   all'assunzione   prevista   dalla   legislazione
vigente.
   3.  Sara'  annullata  la  nomina  conferita  ai  candidati nei cui
confronti  venga  successivamente accertata la mancanza di taluno dei
suddetti requisiti.
   4.  I  concorrenti  dichiarati  vincitori  del  concorso  dovranno
stipulare   il   contratto  individuale  di  lavoro.  Dalla  data  di
sottoscrizione  del  contratto  individuale  decorreranno  tutti  gli
effetti   giuridici   ed  economici  connessi  all'instaurazione  del
rapporto  di  lavoro. La definitivita' della nomina e' subordinata al
compimento  con  esito  favorevole  del periodo di prova che avra' la
durata  di  quattro mesi. I concorrenti nominati in prova, che non si
presentino  per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro
nel  termine  stabilito,  senza  giustificato  motivo, decadono dalla
nomina.
   5.  Nel  caso di rinuncia o di decadenza dalla nomina di candidati
vincitori,  l'amministrazione  procedera'  a corrispondenti nomine di
candidati secondo l'ordine della graduatoria concorsuale.
   6.  I  vincitori, salva la possibilita' di trasferimenti d'ufficio
nei   casi   previsti  dalla  legge,  sono  soggetti  all'obbligo  di
permanenza  nella  sede  di  prima  destinazione  per  un periodo non
inferiore  a cinque anni, come previsto dall'art. 35, comma 5-bis del
decreto  legislativo  n.  165/2001.  In  ogni  caso non potra' essere
attivato alcun comando o distacco.