Art. 12. Nomina ed assunzione in servizio 1. La nomina in prova e l'immissione in servizio dei vincitori sara' disposta con riserva di accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego prescritti all'art. 3 del presente bando. 2. La costituzione del rapporto di lavoro e' subordinata all'autorizzazione all'assunzione prevista dalla legislazione vigente. 3. Sara' annullata la nomina conferita ai candidati nei cui confronti venga successivamente accertata la mancanza di taluno dei suddetti requisiti. 4. I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno stipulare il contratto individuale di lavoro. Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale decorreranno tutti gli effetti giuridici ed economici connessi all'instaurazione del rapporto di lavoro. La definitivita' della nomina e' subordinata al compimento con esito favorevole del periodo di prova che avra' la durata di quattro mesi. I concorrenti nominati in prova, che non si presentino per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro nel termine stabilito, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina. 5. Nel caso di rinuncia o di decadenza dalla nomina di candidati vincitori, l'amministrazione procedera' a corrispondenti nomine di candidati secondo l'ordine della graduatoria concorsuale. 6. I vincitori, salva la possibilita' di trasferimenti d'ufficio nei casi previsti dalla legge, sono soggetti all'obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, come previsto dall'art. 35, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001. In ogni caso non potra' essere attivato alcun comando o distacco.