Art. 3. Requisiti di ammissione 1. Per l'ammissione al concorso i candidati debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, dei seguenti requisiti: a) eta' non inferiore ai diciotto anni; b) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea. I cittadini di Stati membri dell'Unione europea debbono possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza ed avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana; c) godimento dei diritti civili e politici; d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado; e) idoneita' fisica allo svolgimento dell'impiego cui il concorso si riferisce. 2. Non possono essere ammessi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o siano cessati con provvedimento di licenziamento o destituzione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale o siano stati dichiarati decaduti da altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile o abbiano subito una condanna penale che, in base alla normativa vigente, preclude l'instaurazione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione; 3. I candidati sono ammessi alla procedura con riserva di successivo accertamento dei requisiti prescritti; tale accertamento sara' compiuto di norma dopo lo svolgimento delle prove di concorso nei confronti dei candidati utilmente classificati in graduatoria. L'Amministrazione potra' disporre in ogni momento, con motivato provvedimento, l'esclusione dalla procedura medesima per difetto dei requisiti prescritti, nonche' per la mancata sottoscrizione autografa della domanda di partecipazione e per la mancata osservanza dei termini perentori prescritti dal presente bando.