Art. 5. Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice sara' nominata con successivo provvedimento ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e dell'art. 35, comma 3, lettera e) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La commissione potra' essere integrata da membri aggiunti per la valutazione della conoscenza delle lingue straniere e dell'informatica. 2. Il decreto di nomina della commissione del concorso e' trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.