Art. 5.
                      Commissione esaminatrice
   1.  La  commissione  esaminatrice  sara'  nominata  con successivo
provvedimento ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni  e  dell'art.  35,  comma  3,  lettera  e)  del decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165.  La commissione potra' essere
integrata  da  membri  aggiunti  per  la valutazione della conoscenza
delle lingue straniere e dell'informatica.
   2.  Il  decreto  di  nomina  della  commissione  del  concorso  e'
trasmesso  alla  Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della  funzione  pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.