Art. 6. Prove di esame 1. Gli esami, che si svolgeranno a Roma, consistono in una prova scritta ed in una prova orale e saranno diretti ad accertare il possesso di un'adeguata cultura amministrativa, contabile, di capacita' di giudizio logico, relazionale e professionale richieste dal ruolo da ricoprire. 2. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono ammessi alle prove di esame previa esibizione di un valido documento di identita' personale tra i seguenti: a) carta di identita'; b) passaporto; c) patente di guida; d) tessera postale; e) tessera di riconoscimento modello A/T rilasciata da pubblica amministrazione; f) fotografia applicata su carta bollata, con firma autenticata in data non anteriore ad un anno; g) porto d'armi. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire alcuno dei suddetti documenti o che esibiscono i documenti di cui sopra scaduti per decorso del termine di validita' previsto per ciascuno di essi. Le norme in vigore non prevedono il rimborso di eventuali spese sostenute dai candidati per partecipare alla selezione. 3. La prova scritta del concorso consiste nella soluzione di quesiti a risposta sintetica nelle seguenti materie: diritto pubblico, diritto civile - limitatamente alle disposizioni del codice civile contenute nei libri III (della proprieta), IV (delle obbligazioni) e V (del lavoro) -, diritto comunitario e contabilita' pubblica. 4. Per lo svolgimento della prova scritta i candidati avranno a disposizione quattro ore. 5. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che nella prova scritta abbiano conseguito un punteggio non inferiore a 21 su un massimo di 30. 6. La prova orale vertera' sulle materie oggetto delle prove scritte, nonche' sull'accertamento della conoscenza di elementi di base di informatica e del sistema operativo Windows e dei programmi Word ed Excel. 7. Tutti i candidati dovranno sostenere una prova per la verifica della conoscenza di una lingua straniera a scelta tra inglese, francese o tedesco, che consistera' nella traduzione a vista di un brano della lingua straniera prescelta. 8. La prova orale e' valutata fino ad un massimo di 30 punti; essa e' superata da coloro che conseguono una votazione di almeno punti 21 ed avranno superato con esito positivo la prova di conoscenza della lingua straniera prescelta. 9. Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento della prova orale, sono pubbliche. Al termine della sessione giornaliera dei colloqui, la commissione esaminatrice pubblichera' nel locale della sede di esame l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova stessa, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. 10. La mancata partecipazione alla prova nel giorno fissato, per qualunque motivo, comporta rinuncia di partecipazione alla procedura concorsuale. 11. L'avviso per la presentazione alla prova orale sara' dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Ai medesimi e' data contemporaneamente comunicazione del voto riportato nella prova scritta. 12. Concluse le prove di esame, la commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito con indicazione della valutazione complessiva conseguita da ciascun candidato. Il punteggio finale e' dato dalla somma dei voti riportati nella prova scritte e nella prova orale.