Art. 8. Formazione e pubblicazione della graduatoria di merito La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dall'art. 7 del presente bando. La votazione complessiva e' data dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli, nelle prove scritte e nella prova orale. E' dichiarato vincitore, il candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito formata secondo i criteri sopra specificati. La graduatoria di merito, approvata con decreto del Direttore amministrativo di questo Ateneo, e' immediatamente efficace ed e' affissa all'Albo Ufficiale dell'Universita' nonche' sul sito Internet, all'indirizzo: www.unile.it/ateneo/bandi concorsi - concorsi pubblici a tempo indeterminato. Dell'avvenuta affissione viene data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data della pubblicazione di detto avviso decorrono i termini per eventuali impugnative. La graduatoria di merito rimane efficace per un periodo di 24 mesi dalla data della sopra citata pubblicazione.