Art. 7. Preferenze a parita' di merito I candidati che abbiano superato la prova orale ed intendano far valere i titoli di preferenza alla nomina, in quanto appartengono a una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni o alle categorie riservatarie di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono tenuti a presentare o a far pervenire entro e non oltre il termine perentorio di giorni quindici decorrenti dal giorno successivo a quello in cui i candidati hanno sostenuto la prova orale, i relativi documenti, in carta semplice, in originale o copia autentica, con i quali si certifichi altresi' il possesso del suddetto requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine su indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Tale documentazione non e' richiesta nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne siano in possesso o ne possano disporre facendo richiesta ad altre pubbliche amministrazioni. A parita' di merito i titoli di preferenza sono: 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di' guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno nell'Amministrazione che ha indetto il concorso; 18) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) gli invalidi ed i mutilati civili. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno. b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) dalla minore eta'.