Art. 4. Commissione giudicatrice La commissione giudicatrice sara' nominata con decreto del Direttore Amministrativo e composta da esperti di provata competenza nelle materie oggetto delle prove, scelti tra i dipendenti dell'Amministrazione o estranei alla stessa. Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti per l'accertamento delle conoscenze linguistiche e/o informatiche. Non possono far parte della Commissione, ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione, coloro che ricoprano cariche politiche e che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Almeno un terzo dei posti di componente della Commissione, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne, in conformita' all'art. 57 del sopra citato decreto legislativo. La Commissione adottera' preliminarmente i criteri di valutazione ai quali intende attenersi, con specifico riferimento al profilo professionale richiesto. La Commissione, avra' a disposizione complessivamente 100 punti ripartiti nel modo seguente: 25 punti per la valutazione dei titoli; 25 punti per la prima prova scritta; 25 punti per la seconda prova scritta; 25 punti per la prova orale. La Commissione immediatamente prima dell'inizio della prova orale stabilira' i quesiti da sottoporre ai candidati e li inserira' in buste sigillate e firmate in numero superiore di un'unita' al numero dei candidati ammessi. Ogni candidato mediante sorteggio scegliera' la busta con i quesiti su cui vertera' la prova orale. L'ordine dei candidati da esaminare risultera' dal sorteggio effettuato durante la seduta di una delle due prove scritte.