Art. 5.
                             T i t o l i
   Sono  ammessi a valutazione i sottoindicati titoli, posseduti alla
data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione
e dichiarati secondo le modalita' di seguito indicate.
   Per  i  titoli  sara'  attribuito  un punteggio complessivo pari a
30/90, ripartito nel modo seguente:
    a)  titoli  di  studio  superiori rispetto a quello richiesto per
l'accesso,  purche'  attinenti  all'attivita' del posto da ricoprire,
fino ad un massimo di punti 5;
    b)  attestati di qualificazione e/o specializzazione rilasciati a
seguito di frequenza a corsi di formazione professionale, organizzate
da   pubbliche   amministrazioni   o  enti  privati  o  attestati  di
partecipazione a convegni e seminari, purche' attinenti all'attivita'
del posto da ricoprire, fino ad un massimo di punti 5;
    c) servizio svolto presso le Universita' o soggetti pubblici fino
ad un massimo di punti 15;
    d) incarichi professionali svolti, fino ad un massimo di punti 5.
   I   titoli   di  cui  ai  precedenti  punti,  da  sottoporre  alla
valutazione  della commissione giudicatrice devono essere dichiarati,
pena  la  non  valutazione,  nell'allegato  modello  B, da presentare
unitamente   alla   domanda  entro  il  termine  previsto;  i  titoli
dichiarati  nel  modello B possono inoltre essere presentati entro lo
stesso  termine,  in  originale  o  in  copia  autentica  o  in copia
corredata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio che ne attesti
la conformita' all'originale, conformemente al modello C.
   Nelle dichiarazioni sostitutive il candidato dovra' specificare in
modo   analitico   e  preciso  ogni  elemento  utile  ai  fini  della
valutazione del titolo dichiarato:
    -  per  i  titoli  di  cui  al  punto  a), indicare la natura del
diploma, la data di conseguimento, l'Ateneo e la votazione;
    -  per  i titoli di cui al punto b), specificare dettagliatamente
la  natura  del  titolo, il soggetto che lo ha rilasciato, la data di
rilascio e l'eventuale votazione finale;
    -  per  i  titoli  di  cui  al punto c) specificare la natura del
servizio     svolto,     il     periodo,     l'attivita'    prestata,
l'Universita/soggetti pubblici;
    -  per  i  titoli  di cui al punto d), indicare tutti gli estremi
relativi alla natura del titolo professionale;
   A  pena di non valutazione, le dichiarazioni sostitutive di cui ai
modelli   B   e  C  devono  essere  sottoscritte  dall'interessato  e
presentate  unitamente  a  copia  fotostatica  non  autenticata di un
documento  di  identita'  in  corso  di validita' del sottoscrittore,
fermo  restando  quanto  disposto  dagli artt. 38, 3° comma, e 45, 3°
comma, del D.P.R. 445/2000.
   La  sottoscrizione  non  necessita  di  autenticazione,  ai  sensi
dell'art. 39, 1° comma, del D.P.R. 445/2000.
   A  pena  di non valutazione, ai titoli redatti in lingua straniera
deve  essere  obbligatoriamente  allegata  una  traduzione  in lingua
italiana,  certificata  conforme  al  testo  straniero, redatta dalla
competente  rappresentanza  diplomatica  o  consolare  ovvero  da  un
traduttore  ufficiale  oppure certificata conforme al testo straniero
mediante   dichiarazione  resa  ai  sensi  dell'art.  47  del  D.P.R.
28.12.2000, n. 445.
   Il  controllo e la valutazione dei titoli, previa formulazione dei
criteri  da  parte  della  Commissione giudicatrice, sono svolti dopo
l'espletamento  della  prova  scritta,  ma  prima  di  procedere alla
correzione degli elaborati.
   La  Commissione,  nelle  sedute  di svolgimento della prova orale,
comunichera'  a  ciascun candidato il risultato della valutazione dei
titoli, prima dell'inizio della prova medesima.
   L'amministrazione  procede  ad  idonei controlli sulla veridicita'
delle  dichiarazioni  sostitutive presentate ai sensi della normativa
vigente.