Art. 11.
                           Borse di studio
   L'importo  annuale  della  borsa  di  studio, determinato ai sensi
dell'art.  1,  comma  1,  lett.  A),  della  legge 3.8.1998, n. 315 e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  e' di Euro 13.638,47 (al
lordo  degli  importi previdenziali che saranno a carico dei borsisti
).
   La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera
durata del corso.
   La  cadenza di pagamento della borsa di studio e' non superiore al
bimestre.
   L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali periodi
di  soggiorno  all'estero  nella  misura  non  inferiore al 50%. Tali
periodi  non  possono  in  alcun  caso superare la meta' della durata
dell'intero corso di dottorato.
   L'importo  della  borsa  di  studio  finanziata  dal "Fondo per il
sostegno  dei  giovani e per favorire la mobilita' degli studenti" e'
aumentato  per eventuali periodi di soggiorno all'estero nella misura
non inferiore al 50%. per un totale di 12 mesi.
   La  richiesta  ai  fini  dell'incremento  di cui sopra deve essere
diretta dal Coordinatore del corso al Rettore e deve essere corredata
di  una  dichiarazione  che  attesti  che l'attivita' per la quale si
chiede    la    mobilita'    del   dottorando   rientra   nell'ambito
dell'attuazione  del  programma  di  studi  e  di ricerca a suo tempo
formulati.
   Nei casi di sospensione della frequenza dei corsi per maternita' o
grave  documentata  malattia  e'  sospesa l'erogazione della borsa di
studio  al  dottorando.  La  sospensione  per  maternita' puo' essere
richiesta  dall'interessata a partire dai due mesi precedenti la data
presunta  del parto e per i tre mesi successivi ovvero, a partire dal
mese precedente la data presunta del parto e per i successivi quattro
mesi,  ai  sensi  degli artt. 16 e 20 del D.lgs 151/2001 e successive
modificazioni e integrazioni.
   In  caso  di  sospensione  di  durata  superiore ai trenta giorni,
ovvero  di esclusione dal corso, non viene erogata la borsa di studio
ragguagliata al periodo di sospensione o di esclusione.