Art. 12.


   Il borsista ha l'obbligo:
    1)  di  iniziare  la  propria  attivita'  presentandosi presso il
Dipartimento  dell'ISPESL,  il  giorno fissato nella comunicazione di
cui al quinto comma del precedente art. 9;
    2)  di  frequentare  l'Unita' Operativa di assegnazione presso la
sede  indicata  nell'art.  1,  svolgendo  le ricerche per le quali e'
stata   concessa  la  borsa,  secondo  le  direttive  del  competente
responsabile scientifico;
    3)  di  osservare le norme interne dell'Istituto, rimanendo ferma
la   possibilita',   per  il  responsabile  scientifico,  di  gestire
l'attivita'  del  borsista  per  quanto  riguarda  orari  e  giornate
lavorative;
    4)  di  trasmettere,  al  termine  della  fruizione  della borsa,
all'ISPESL   -   Dipartimento   Processi   Organizzativi   -  Ufficio
Amministrativo-Gestionale    -    una   particolareggiata   relazione
sull'attivita'    scientifica   svolta   vistata   dal   responsabile
scientifico della ricerca per la quale e' stata concessa la borsa. La
relazione e' comunicata al Comitato tecnico-scientifico e puo' essere
pubblicata,  integralmente  o  in  riassunto, in riviste edite a cura
dell'ISPESL, senza che nulla al riguardo il borsista possa pretendere
e/o eccepire;
    5)  di dare notizia (nella relazione di cui a precedente n. 4) di
eventuali  invenzioni  o scoperte anche incidentali, avvenute durante
il  godimento  della borsa ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
34,  commi  secondo  e  successivi,  del decreto del Presidente della
Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3  e  successive modificazioni ed
integrazioni.