Art. 7.


   I   titoli   prodotti   dai   candidati  saranno  esaminati  dalla
commissione  giudicatrice  nominata  con  decreto  del S. Commissario
Straordinario dell'ISPESL.
   La  commissione  esaminatrice dispone complessivamente di 30 punti
per la valutazione dei titoli prodotti dai candidati.
   La  commissione  prima di esaminare la documentazione prodotta dai
candidati,  provvede  a  ripartire il punteggio a disposizione tra le
categorie di titoli che essa ritenga individuare.
   La  commissione procede quindi a valutare i titoli di ogni singolo
candidato e a redigere una scheda contenente, oltre l'indicazione dei
titoli posseduti dal candidato, un motivato giudizio e la valutazione
attribuita ai vari titoli.
   Al  termine  dei  lavori,  la commissione redige la graduatoria di
merito dei candidati.
   Sono  compresi  nella  graduatoria di' merito secondo l'ordine del
voto   a  ciascuno  attribuito,  soltanto  i  candidati  che  abbiano
conseguito una votazione non inferiore ai 18/30.
   Sono   dichiarati   vincitori  i  candidati  che  risultino  primi
classificati  nella  graduatoria  di  merito, in numero pari a quello
della borsa messa a concorso.
   A   parita'   di   punteggio   complessivo,  la  preferenza  sara'
determinata dalla minore eta' del candidato.