Art. 4.
  Il presente provvedimento verra' inviato  alla  Gazzetta  Ufficiale
per  la  pubblicazione.  Dalla  data  di  pubblicazione decorrera' il
termine previsto dall'art. 9 del decreto-legge  21  aprile  1995,  n.
120,  convertito  con  modificazione,  nella legge 21 giugno 1995, n.
236,  per  la  presentazione  al  rettore, da parte dei candidati, di
eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine
e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non  sono  ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.