Art. 4.
  Il  presente  provvedimento  verra' inviato alla Gazzetta Ufficiale
per la pubblicazione.  Dalla  data  di  pubblicazione  decorrera'  il
termine  previsto  dall'art.  9  del decreto-legge 21 aprile 1995, n.
120, convertito con modificazione, nella legge  21  giugno  1995,  n.
236,  per  la  presentazione  al  rettore, da parte dei candidati, di
eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine
e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non  sono  ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.