Art. 11.
                           Norme di rinvio
  Per quanto non previsto dal presente bando, sempreche' applicabili,
valgono  le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3  e  nel
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3  maggio 1957, n. 686 e
successive modificazioni ed integrazioni e nel decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
  Il  presente  provvedimento  viene  registrato  ed  inserito  nella
raccolta dei decreti di questa Universita'.
  Chieti, 2 agosto 1999
                                               Il rettore: Cuccurullo
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