Art. 2.
                  Requisiti generali di ammissione
  Per  l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti generali:
  1) titolo di studio: diploma di istruzione  secondaria  di  secondo
grado  di  durata  quinquennale  ivi  compresi  i  licei  linguistici
riconosciuti per legge, il  diploma  di  maturita'  professionale  ai
sensi  della  legge  27  ottobre  1969, n. 754, i diplomi di istituti
magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti
dalla legge 11 dicembre 1969, n.  910  ovvero  diploma  di  qualifica
professionale   o  attestato  rilasciato  ai  sensi  della  legge  n.
845/1978, art. 14  inerente  alle  mansioni  specifiche  del  profilo
professionale piu' diploma di istruzione secondaria di primo grado.
  Ai  sensi dell'art. 84 della legge 312/1980 si prescinde dal titolo
di studio suddetto per il personale  della  qualifica  immediatamente
inferiore in servizio da almeno cinque anni senza demerito.
  Per  coloro che hanno consegtiito il titolo di studio all'estero e'
richiesto  il  possesso  di  un   titolo   di   studio   riconosciuto
equipollente   a  uno  di  quelli  suindicati,  in  base  ad  accordi
internazionali ovvero con le modalita' di cui all'art. 332 del  testo
unico  31  agosto  1933,  n.  1592, alla data di scadenza del termine
utile  per  la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione  al
concorso.
  2)  la  cittadinanza  italiana  (sono equiparati ai cittadini dello
Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o di  uno  Stato
membro dell'Unione europea;
  3) eta' non inferiore agli anni 18;
  4) idoneita' fisica all'impiego;
  5) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.
  Non  possono  essere  ammessi  al concorso coloro che siano esclusi
dall'elettorato politico  attivo,  nonche'  coloro  che  siano  stati
destituiti    o   dispensati   dall'impiego   presso   una   pubblica
amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento,  ovvero
siano  stati  dichiarati  decaduti da altro impiego statale, ai sensi
dell'art.  127,  primo  comma,  lettera  d)  del  testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati civili dello
Stato, approvato con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n 3.
  I   cittadini   degli   Stati  membri  dell'Unione  europea  devono
possedere,   ai   fini   dell'accesso    aiposti    della    pubblica
amministrazione, i seguenti requisiti:
  a)  godere  dei  diritti  civili  e  politici  anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
  b) essere in possesso,  fatta  eccezione  della  titolarita'  della
cittadinza  italiana,  di  tutti  gli  altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
  c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
  Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine ultimo per la presentazione della domanda  di  ammissione  al
concorso.
  I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
  L'amministrazione   puo'   disporre   in   qualunque  momento,  con
provvedimento motivato, l'esclusione dal  concorso  per  difetto  dei
requisiti prescritti.