Art. 6.
                   Preferenza a parita' di merito
  I concorrenti che abbiano superato la prova orale e  che  intendano
far  valere  i titoli di precedenza o preferenza a parita' di merito,
in quanto appartenenti ad una o piu' categorie previste  dall'art.  5
del  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
sono tenuti a far pervenire, per loro diretta iniziativa, i  relativi
certificati  carta  semplice  ovvero  dichiarazione sostitutiva degli
stessi,  al  magnifico  rettore  dell'Universita'  degli  studi   "G.
D'Annunzio" - via dei Vestini - 6603 - Chieti Scalo (Chieti) entro il
termine   perentorio   di   giorni  quindici  decorrenti  dal  giorno
successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale.
  La documentazione si considera prodotta in  tempo  utile  anche  se
spedita  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di ricevimento entro il
termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data  dell'ufficio
postale accettante.
  Da  tale  documentazione  dovra' risultare inoltre che il requisito
era posseduto  alla  data  di  scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
  A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
  1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
  2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
  3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
  4)  i  mutilati  ed  invalidi  per  servizio nel settore pubblico e
privato;
  5) gli orfani di guerra;
  6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
  7) gli orfani dei  caduti  per  servizio  nel  settore  pubblico  e
privato;
  8) i feriti in combattimento;
  9)  gli  insigniti  di  croce  di  guerra  o  di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
  10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
  11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
  12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel  settore
pubblico e privato;
  13)  i  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
  14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e  le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
  15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e  le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
  16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattente;
  17)  coloro  che  abbiano  prestato  lodevole  servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che  ha  indetto
il concorso;
  18)  i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
  19) gli invalidi ed i mutilati civili;
  20) militari volontari delle forze armate, congedati senza demerito
al termine della ferma o rafferma.
  A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
  a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal  fatto  che
il candidato sia coniugato o meno;
  b)  dall'aver  prestato  lodevole  servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche;
  c) dalla minore eta'.