Art. 7. Approvanone della graduatoria di merito La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dall'art. 6. La votazione complessiva e' data dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte di cui al precedente art. 5 e dalla votazione conseguita nel colloquio. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto dei diritti di riserva di cui all'art. del presente bando. La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso e' approvata con provvedimento dell'Amministrazione ed e' affissa nell'albo ufficiale di questo Ateneo. Di tale affissione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione del predetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative. La graduatoria di merito rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data della sopracitata affissione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso e' stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.