Art. 7.
               Approvanone della graduatoria di merito
  La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo  l'ordine
dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato
con l'osservanza, a  parita'  di  punti,  delle  preferenze  previste
dall'art. 6.
  La  votazione  complessiva e' data dalla somma della media dei voti
conseguiti nelle prove scritte di cui al precedente art.  5  e  dalla
votazione conseguita nel colloquio.
  Sono  dichiarati  vincitori,  nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso, i candidati utilmente collocati  nella  graduatoria
di  merito,  tenuto  conto dei diritti di riserva di cui all'art. del
presente bando.
  La graduatoria di merito unitamente  a  quella  dei  vincitori  del
concorso  e'  approvata  con provvedimento dell'Amministrazione ed e'
affissa nell'albo ufficiale di questo Ateneo.
  Di  tale  affissione  sara'  data  notizia  mediante  avviso  nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione del
predetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.
  La graduatoria di merito rimane efficace per un termine di diciotto
mesi dalla data della sopracitata affissione per eventuali  coperture
di   posti   per   i  quali  il  concorso  e'  stato  bandito  e  che
successivamente ed entro tale data  dovessero  rendersi  disponibili.
Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.