Art. 8.
                 Costituzione del rapporto di lavoro
  Subordinatamente   all'accertamento  dell'effettiva  disponibilita'
finanziaria di questo Ateneo i candidati dichiarati vincitori saranno
invitati a stipulare, ai sensi dell'art. 16 del contratto  collettivo
nazionale  di  lavoro  del  personale  tecnico  ed amministrativo del
comparto universita', un contratto  individuale  di  lavoro  a  tempo
indeterminato  per  l'assunzione  in  prova  nel profilo di operatore
amministrativo - area amministrativo  contabile  -  quinta  qualifica
funzionale.
  Ai   nuovi  assunti  sara'  corrisposto  il  trattamento  economico
iniziale previsti dal contratto collettivo di lavoro vigente.
  Il contratto individuale specifica che il  rapporto  di  lavoro  e'
disciplinato  dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le
cause di risoluzione e per i termini di preavviso. E', in ogni  modo,
condizione  risolutiva  del  contratto,  senza  obbligo di preavviso,
l'annullamento  della procedura di reclutamento che ne costituisce il
presupposto.
  Comporta, altresi', l'immediata risoluzione del rapporto di  lavoro
la  mancata  assunzione  del  servizio  nel  termine assegnato, salvo
comprovati e giustificati motivi di impedimento.
  Il periodo di prova ha la durata di tre mesi  non  rinnovabile  ne'
prorogabile.
  Decorso  tale  periodo  senza  che  il rapporto di lavoro sia stato
risolto da una delle parti il dipendente  si  intende  confermato  in
servizio   e  gli  viene  riconosciuta  l'anzianita'  dal  giorno  di
assunzione a tutti gli effetti.