Art. 8. Costituzione del rapporto di lavoro Subordinatamente all'accertamento dell'effettiva disponibilita' finanziaria di questo Ateneo i candidati dichiarati vincitori saranno invitati a stipulare, ai sensi dell'art. 16 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale tecnico ed amministrativo del comparto universita', un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato per l'assunzione in prova nel profilo di operatore amministrativo - area amministrativo contabile - quinta qualifica funzionale. Ai nuovi assunti sara' corrisposto il trattamento economico iniziale previsti dal contratto collettivo di lavoro vigente. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro e' disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. Comporta, altresi', l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro la mancata assunzione del servizio nel termine assegnato, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento. Il periodo di prova ha la durata di tre mesi non rinnovabile ne' prorogabile. Decorso tale periodo senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno di assunzione a tutti gli effetti.