Art. 13.
  Al  vincitore del concorso ammesso all'impiego sara' corrisposto il
trattamento   economico    corrispondente    al    settimo    livello
retributivo-funzionale  nel quale sara' inquadrato ai sensi di quanto
disposto dalla legge 11 luglio  1980,  n.  312,  e  dalle  successive
modifiche,  oltre  agli  assegni  spettanti  a  norma  delle  vigenti
disposizioni.
  Urbino, 19 luglio 1999
                                                       Il rettore: Bo
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